Glossario e definizioni

Glossario e definizioni

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in occasione dell’applicazione della Direttiva per l’armonizzazione e la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità, ha pubblicato un GLOSSARIO (vedi delibera n. 610/15/R/com) contenente la spiegazione di tutti i termini presenti nei documenti di fatturazione al fine di migliorarne la compresibilità da parte del cliente finale.

E’ possibile consultarlo sul sito dell’Autorità all’indirizzo https://bolletta.autorita.energia.it/bolletta20/index.php/glossario

E’ possibile consultare sul sito dell’Autorità la guida alla lettura della Bolletta 2.0 al seguente link: https://bolletta.arera.it/bolletta20/index.php/guida-voci-di-spesa/elettricita

Di seguito riportiamo le definizioni di una parte della terminologia utilizzata nel settore elettrico:

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (abbreviata con ARERA)

Autorità indipendente, istituita con la legge n.481 del 14 Novembre 1995, con funzioni di regolazione e di controllo dei servizi pubblici nei settori dell’energia elettrica e del gas.

TIV (Testo Integrato Vendita 2024):

è il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 10 maggio 2022 n. 208/2022/R/eel, come modificato e integrato;

TIT (Testo Integrato Trasmissione e Distribuzione):

allegato A alla deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, n.568/19, è il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica;

TIME (Testo Integrato Misura):

allegato B alla deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, n.568/19, è il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per l’erogazione del servizio di misura dell’energia elettrica;

TIC (Testo Integrato Connessione):

è l’Allegato C alla deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, n.568/19 recante Condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione;

TIQC (Testo integrato della Qualità Commerciale):

è il Testo integrato delle regolazioni della qualità commerciale dei servizi di energia elettrica, approvato con deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2012, n. 617/23/R/eel, come successivamente modificato e integrato;

TIQD (Testo integrato della qualità dei servizi elettrici):

è il Testo integrato della regolazione di output-based del servizio di distribuzione dell’energia elettrica, approvato con deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2012, n. 617/23/R/eel, come successivamente modificato e integrato;

Servizio di maggior tutela o maggior tutela:

è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007;

Servizio di salvaguardia o salvaguardia:

è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all’articolo 1, comma 4, secondo periodo del decreto-legge 18 giugno 2007;

Cliente finale:

è la persona fisica o giuridica che non esercita l’attività di distribuzione e che preleva l’energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete con obbligo di connessione di terzi anche attraverso reti interne di utenza e linee dirette;

Cliente avente diritto al servizio di maggior tutela:

è il cliente finale di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto-legge 18 giugno 2007;

Cliente avente diritto al servizio di salvaguardia:

è il cliente finale di cui all’articolo 1, comma 4 del decreto-legge 18 giugno 2007;

Cliente del mercato libero:

è il cliente finale diverso dal cliente in maggior tutela e dal cliente in salvaguardia;

Cliente in maggior tutela:

è il cliente finale cui è erogato il servizio di maggior tutela;

Cliente in salvaguardia:

è il cliente finale cui è erogato il servizio di salvaguardia;

Energia reattiva:

è l’energia reattiva induttiva;

Impresa distributrice:

è l’impresa esercente l’attività di distribuzione ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99;

Misura dell’energia elettrica:

è l’attività di misura finalizzata all’ottenimento di misure dell’energia elettrica e della potenza, attiva e reattiva;

Misuratore di energia elettrica:

è un dispositivo funzionale alla misura dell’energia elettrica, destinato a misurare l’energia elettrica e la potenza attiva, ed eventualmente reattiva, mediante integrazione della potenza rispetto al tempo;

Potenza disponibile:

è la massima potenza prelevabile in un punto di prelievo senza che il cliente finale sia disalimentato. La potenza disponibile è la potenza per la quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento;

Potenza contrattualmente impegnata:

è il livello di potenza, indicato nei contratti, reso disponibile dall’esercente ove siano presenti dispositivi atti a limitare la potenza prelevata; per motivi di sicurezza l’esercente può derogare dall’installazione del limitatore di potenza;

Potenza impegnata è:

i) la potenza contrattualmente impegnata ove consentito;

ii) il valore massimo della potenza prelevata nel mese, per tutti gli altri casi.

Potenza nominale di un impianto:

è la somma aritmetica delle potenze nominali dei generatori elettrici, compresi quelli di riserva, destinati alla produzione di energia elettrica;

Punto di immissione:

è il punto in cui l’energia elettrica viene immessa in una rete con obbligo di connessione di terzi da parte di un impianto di produzione elettrica;

Punto di prelievo:

è il singolo punto in cui l’energia elettrica viene prelevata da una rete con obbligo di connessione di terzi da parte di un cliente finale ovvero l’insieme dei punti in cui l’energia elettrica viene prelevata da una rete con obbligo di connessione di terzi da parte di un cliente finale, nel caso in cui la potenza disponibile in ciascuno di detti punti sia non superiore a 500 W, entro il limite di complessivi 100 kW, e l’energia elettrica prelevata sia destinata all’alimentazione di lampade votive, di cartelli stradali e pubblicitari, di cabine telefoniche, di impianti di illuminazione pubblica e di altre utilizzazioni con caratteristiche similari ovvero, in presenza di una linea dedicata ad un impianto di illuminazione pubblica, il singolo punto coincidente, per connessioni MT, con lo stallo di cabina primaria su cui si attesta la suddetta linea o, per connessioni BT, con la partenza in cabina secondaria della linea dedicata;

Reti con obbligo di connessione di terzi sono:

i) le reti i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, e dall’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, ivi incluse le reti di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto 25 giugno 1999;

ii) le piccole reti isolate di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 79/99;

iii) le reti elettriche che, alla data dell’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, erano gestite da soggetti diversi dalle imprese distributrici ed alle cui infrastrutture erano connessi soggetti diversi dal gestore delle medesime;

iv) la rete interna d’utenza di proprietà della società Ferrovie dello Stato Spa non facente parte della rete di trasmissione nazionale, su cui grava l’obbligo di connessione di terzi ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto 25 giugno 1999;

Utenza:

è un impianto elettrico connesso ad una rete con obbligo di connessione di terzi;

Lavori semplici e lavori complessi:

il lavoro semplice è la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d’arte dell’impianto in bassa tensione di proprietà dell’esercente, eseguita con un intervento limitato alla presa (l’impianto che collega il contatore alla rete di distribuzione) ed eventualmente al contatore, ovvero la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d’arte dell’impianto in media tensione di proprietà dell’esercente con intervento limitato alle apparecchiature elettromeccaniche, nell’impianto elettrico esistente, ed eventualmente al gruppo di misura esistente. In tutti gli altri casi il lavoro è complesso

Preventivo di ammontare predeterminabile:

è il preventivo per l’esecuzione di un lavoro semplice per cliente BT il cui ammontare, a carico del cliente, è definito in misura forfetaria, indipendentemente dall’effettivo costo delle opere, nel rispetto della normativa tariffaria vigente, e può essere comunicato al cliente all’atto della richiesta della prestazione.

Bassa tensione (BT):

è una tensione nominale tra le fasi uguale o inferiore a 1 kV

Media tensione (MT):

è una tensione nominale tra le fasi superiore a 1 kV e uguale o inferiore a 35 kV

Piccola impresa:

è la qualifica per rientrare nel Servizio di Maggior Tutela e significa che l’impresa ha meno di 50 dipendenti, ha un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro e ha solo forniture in bassa tensione su tutto il territorio nazionale.

Livello specifico di qualità:

è il livello di qualità riferito alla singola prestazione da garantire al singolo cliente finale.

Livello generale di qualità:

è il livello di qualità riferito al complesso delle prestazioni da garantire ai clienti finali di una stessa area territoriale

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